Art.50 Velocipedi

1. I velocipedi sono i veicoli con due o pił ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi,
azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e
2,20 m di altezza.


Insegnamo a rispettare le regole ...
... ripassandole insieme !