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Art.50 Velocipedi 1. I velocipedi sono i veicoli con due o pił ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. |
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| ... ripassandole insieme ! |